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Roma, 12 febbraio
2016
Circolare n. 31/2016
Oggetto: Dogane – Responsabilità in materia di sanzioni –
Circolare n.22/D del 28.12.2015.
Con la
circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in
merito alla responsabilità dei rappresentanti doganali relativamente alle
sanzioni.
L’Agenzia
sottolinea come per l’applicazione delle sanzioni debba essere preso in
considerazione il singolo caso senza automatismi di sorta.
Viene
richiamato l’istituto dell’autore mediato
di cui all’articolo 10 del D.Lgvo n.472/97,
applicabile ogniqualvolta le dichiarazioni doganali contengano dati errati
forniti dal proprietario delle merci la cui inesattezza non possa emergere
dalla valutazione professionale del rappresentante il quale non deve dunque essere
ritenuto responsabile.
Per
contro la circolare richiama l’obbligo della diligenza professionale ex
art.1176 c.2 in capo ai rappresentanti indiretti, oltreché in capo agli
spedizionieri doganali. Inoltre viene ridimensionata la valenza del mandato ai
fini di provare l’assenza di responsabilità del rappresentante.
In
definitiva la circolare non apporta significativi elementi per un’applicazione
meno rigida delle sanzioni ai rappresentanti come era stato chiesto dalle organizzazioni
di settore.
In
merito al regime sanzionatorio doganale prospettive positive si intravedono nella
procedura Eu Pilot che la Commissione Europea ha
aperto a seguito della denuncia presentata dalla Confetra.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re n.69/2015
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