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Roma, 12 febbraio 2016

 

Circolare n. 31/2016

 

Oggetto: Dogane – Responsabilità in materia di sanzioni – Circolare n.22/D del 28.12.2015.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla responsabilità dei rappresentanti doganali relativamente alle sanzioni.

 

L’Agenzia sottolinea come per l’applicazione delle sanzioni debba essere preso in considerazione il singolo caso senza automatismi di sorta.

 

Viene richiamato l’istituto dell’autore mediato di cui all’articolo 10 del D.Lgvo n.472/97, applicabile ogniqualvolta le dichiarazioni doganali contengano dati errati forniti dal proprietario delle merci la cui inesattezza non possa emergere dalla valutazione professionale del rappresentante il quale non deve dunque essere ritenuto responsabile.

 

Per contro la circolare richiama l’obbligo della diligenza professionale ex art.1176 c.2 in capo ai rappresentanti indiretti, oltreché in capo agli spedizionieri doganali. Inoltre viene ridimensionata la valenza del mandato ai fini di provare l’assenza di responsabilità del rappresentante.

 

In definitiva la circolare non apporta significativi elementi per un’applicazione meno rigida delle sanzioni ai rappresentanti come era stato chiesto dalle organizzazioni di settore.

 

In merito al regime sanzionatorio doganale prospettive positive si intravedono nella procedura Eu Pilot che la Commissione Europea ha aperto a seguito della denuncia presentata dalla Confetra.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re n.69/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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